Ordinanza — n. 23904/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Antonino Campo avverso lasentenza del 5.11.2025 con cui la Corte d’appello di Messina, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 25.2.2025 dicondanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda per ilreato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975, ha concesso i benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione della condanna;Ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, in quanto laviolazione della correlazione tra l’imputazione e la sentenza si verifica ex art. 521cod. proc. pne. quando il fatto per cui interviene condanna è diverso da quellodescritto nell’imputazione, laddove invece il ricorso censura che la condanna, purconforme alla contestazione per la quale è stata esercitata l’azione penale, siaintervenuta per un numero di coltelli minore di quelli effettivamente rinvenutinella disponibilità dell’imputato, sicché nessuna violazione del diritto di difesa neè evidentemente derivata;Ritenuto che anche il secondo motivo sia manifestamente infondato, perché silimita a reiterare doglianze relative al giustificato motivo del porto delle armi, chela Corte d’appello ha già superato adeguatamente sulla base dell’osservazioneche Campo aveva fornito nell’immediatezza un giustificato motivo solo su uno deicoltelli che aveva consegnato spontaneamente, ma non anche per gli altri trovatinella successiva perquisizione, di guisa che è stato fatto buon governo delprincipio secondo cui il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art.4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolariesigenze del l 'agente siano perfettamente corrispondenti a regolecomportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità diverificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghidell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del30/9/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 – 01).Ritenuto, infine, che anche il terzo motivo sia manifestamente infondato, inquanto i giudici di secondo grado hanno congruamente disatteso la richiesta diapplicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,richiamando la pluralità di coltelli (almeno tre compresi nel capo di imputazione)e le potenzialità offensive e, dunque, parametrando correttamente il giudizio inordine alla tenuità dell'offesa su quelli, tra i criteri di cui all'art. 133, commaprimo, cod. pen., che ha ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 dell’8/11/2018,Milone, Rv. 274647 – 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23904/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 4 L. n. 110 del 1975, ha concesso i benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione della condanna;Ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, in quanto laviolazione della correlazione tra l’imputazione e la sentenza si verifica ex art. 521cod. proc. pne. quando il fatto per cui interviene condanna è diverso da quellodescritto nell’imputazione, laddove invece il ricorso censura che la condanna, purconforme alla contestazione per la quale è stata esercitata l’azione penale, siaintervenuta per un numero di coltelli minore di quelli effettivamente rinvenutinella disponibilità dell’imputato, sicché nessuna violazione del diritto di difesa neè evidentemente derivata;Ritenuto che anche il secondo motivo sia manifestamente infondato, perché silimita a reiterare doglianze relative al giustificato motivo del porto delle armi, chela Corte d’appello ha già superato adeguatamente sulla base dell’osservazioneche Campo aveva fornito nell’immediatezza un giustificato motivo solo su uno deicoltelli che aveva consegnato spontaneamente, ma non anche per gli altri trovatinella successiva perquisizione, di guisa che è stato fatto buon governo delprincipio secondo cui il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art.4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolariesigenze del l 'agente siano perfettamente corrispondenti a regolecomportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità diverificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghidell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del30/9/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 – 01).Ritenuto, infine, che anche il terzo motivo sia manifestamente infondato, inquanto i giudici di secondo grado hanno congruamente disatteso la richiesta diapplicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,richiamando la pluralità di coltelli (almeno tre compresi nel capo di imputazione)e le potenzialità offensive e, dunque, parametrando correttamente il giudizio inordine alla tenuità dell'offesa su quelli, tra i criteri di cui all'art. 133, commaprimo, cod. pen., che ha ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 dell’8/11/2018,Milone, Rv. 274647 – 01;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Antonino Campo avverso lasentenza del 5.11.2025 con cui la Corte d’appello di Messina, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 25.2.2025 dicondanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda per ilreato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975, ha concesso i benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione della condanna;Ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, in quanto laviolazione della correlazione tra l’imputazione e la sentenza si verifica ex art. 521cod. proc. pne. quando il fatto per cui interviene condanna è diverso da quellodescritto nell’imputazione, laddove invece il ricorso censura che la condanna, purconforme alla contestazione per la quale è stata esercitata l’azione penale, siaintervenuta per un numero di coltelli minore di quelli effettivamente rinvenutinella disponibilità dell’imputato, sicché nessuna violazione del diritto di difesa neè evidentemente derivata;Ritenuto che anche il secondo motivo sia manifestamente infondato, perché silimita a reiterare doglianze relative al giustificato motivo del porto delle armi, chela Corte d’appello ha già superato adeguatamente sulla base dell’osservazioneche Campo aveva fornito nell’immediatezza un giustificato motivo solo su uno deicoltelli che aveva consegnato spontaneamente, ma non anche per gli altri trovatinella successiva perquisizione, di guisa che è stato fatto buon governo delprincipio secondo cui il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art.4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolariesigenze del l 'agente siano perfettamente corrispondenti a regolecomportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità diverificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghidell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del30/9/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 – 01).Ritenuto, infine, che anche il terzo motivo sia manifestamente infondato, inquanto i giudici di secondo grado hanno congruamente disatteso la richiesta diapplicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,richiamando la pluralità di coltelli (almeno tre compresi nel capo di imputazione)e le potenzialità offensive e, dunque, parametrando correttamente il giudizio inordine alla tenuità dell'offesa su quelli, tra i criteri di cui all'art. 133, commaprimo, cod. pen., che ha ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 dell’8/11/2018,Milone, Rv. 274647 – 01;
Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022, Deplano, Rv. 283044– 01);Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI