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Ordinanza — n. 23903/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23903/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23903/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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14/10/2025 del TRIBUNALE di Busto Arsiziodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Mirko Rosa avverso l’ordinanza concui in data 17.9.2024 il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della sentenza di condanna delG.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio del 17.3.2016, parzialmente riformata dallaCorte d’appello di Milano con sentenza del 16.12.2026;Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta in quanto fondatasu “plurime censure di merito” e, dunque, su vizi “che dovevano esseresottoposti al vaglio della Corte di cassazione”;Evidenziato che anche l’odierno ricorso sèguita a proporre censure relative allamancanza di prova degli elementi costitutivi del reato per cui Rosa è statocondannato in sede di cognizione (precisando, peraltro, che era stato presentatoil ricorso per cassazione anche nella fase di merito, ma era stato rigettato) e nonconsidera evidentemente che in sede di esecuzione la revoca di una sentenzapassata in giudicato è prevista dal solo art. 673 cod. proc. pen. per il limitatocaso di abolizione del reato;Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile permanifesta infondatezza, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 673 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23903/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Busto Arsizio del 17.3.2016, parzialmente riformata dallaCorte d’appello di Milano con sentenza del 16.12.2026;Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta in quanto fondatasu “plurime censure di merito” e, dunque, su vizi “che dovevano esseresottoposti al vaglio della Corte di cassazione”;Evidenziato che anche l’odierno ricorso sèguita a proporre censure relative allamancanza di prova degli elementi costitutivi del reato per cui Rosa è statocondannato in sede di cognizione (precisando, peraltro, che era stato presentatoil ricorso per cassazione anche nella fase di merito, ma era stato rigettato) e nonconsidera evidentemente che in sede di esecuzione la revoca di una sentenzapassata in giudicato è prevista dal solo art. 673 cod. proc. pen. per il limitatocaso di abolizione del reato;Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile permanifesta infondatezza, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revoca dell'esecutore testamentario revisione della sentenza penale esecuzione provvisoria esecuzione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 673 cod. proc. pen
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Testo completo

14/10/2025 del TRIBUNALE di Busto Arsiziodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Mirko Rosa avverso l’ordinanza concui in data 17.9.2024 il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della sentenza di condanna delG.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio del 17.3.2016, parzialmente riformata dallaCorte d’appello di Milano con sentenza del 16.12.2026;Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta in quanto fondatasu “plurime censure di merito” e, dunque, su vizi “che dovevano esseresottoposti al vaglio della Corte di cassazione”;Evidenziato che anche l’odierno ricorso sèguita a proporre censure relative allamancanza di prova degli elementi costitutivi del reato per cui Rosa è statocondannato in sede di cognizione (precisando, peraltro, che era stato presentatoil ricorso per cassazione anche nella fase di merito, ma era stato rigettato) e nonconsidera evidentemente che in sede di esecuzione la revoca di una sentenzapassata in giudicato è prevista dal solo art. 673 cod. proc. pen. per il limitatocaso di abolizione del reato;Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile permanifesta infondatezza, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI