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Ordinanza — n. 23901/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23901/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23901/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a sentenza del 22/10/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso presentato dal difensore di Elis Beluli avverso lasentenza con cui in data 22.10.2025 la Corte d’appello di Torino ha confermatola sentenza del Tribunale di Torino in data 3.6.2024 di condanna per il reato dicui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 alla pena di sei mesi direclusione;Rilevata la manifesta infondatezza del ricorso, che contesta la sussistenzadell’elemento soggettivo del reato in ragione di una circostanza smentita –secondo quanto riportato in sentenza – dalle risultanze dell’interrogatorio dellostesso imputato, da cui si evince la piena avvertenza da parte sua dellaespulsione e la conseguente consapevolezza successiva di violarla;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inquanto muove alla sentenza impugnata censure manifestamente contrastatedagli atti processuali, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende di una somma di euro tremila;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23901/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 alla pena di sei mesi direclusione;Rilevata la manifesta infondatezza del ricorso, che contesta la sussistenzadell’elemento soggettivo del reato in ragione di una circostanza smentita –secondo quanto riportato in sentenza – dalle risultanze dell’interrogatorio dellostesso imputato, da cui si evince la piena avvertenza da parte sua dellaespulsione e la conseguente consapevolezza successiva di violarla;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inquanto muove alla sentenza impugnata censure manifestamente contrastatedagli atti processuali, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende di una somma di euro tremila;

Parole chiave

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espulsione giudiziaria clausola di coscienza inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sospensione dell'ordine espulsione eccezione di illegalità testimonianza della vittima
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Testo completo

a sentenza del 22/10/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso presentato dal difensore di Elis Beluli avverso lasentenza con cui in data 22.10.2025 la Corte d’appello di Torino ha confermatola sentenza del Tribunale di Torino in data 3.6.2024 di condanna per il reato dicui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 alla pena di sei mesi direclusione;Rilevata la manifesta infondatezza del ricorso, che contesta la sussistenzadell’elemento soggettivo del reato in ragione di una circostanza smentita –secondo quanto riportato in sentenza – dalle risultanze dell’interrogatorio dellostesso imputato, da cui si evince la piena avvertenza da parte sua dellaespulsione e la conseguente consapevolezza successiva di violarla;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inquanto muove alla sentenza impugnata censure manifestamente contrastatedagli atti processuali, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende di una somma di euro tremila;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI