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Ordinanza — n. 23898/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for violating statutory limits on appeal grounds regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23898/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed under grounds not permitted by the specific statutory exceptions to the general rule. The appellant challenged a first-instance sentence applying a four-year-nine-month-ten-day prison term, arguing a violation of law regarding the lack of verification for statutory dismissal causes. The court ruled that the 2017 amendment strictly limits cassation appeals on sentencing to only those specific violations of law listed in the code, excluding the appellant's argument.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing pronouncements in plea bargaining proceedings are inadmissible unless they fall within the strictly enumerated exceptions of statutory law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing violation of law plea bargaining proceedings statutory appeal limits procedural code provisions motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
110 del 1975;Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previstedall’art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
279761- 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensidell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale diRavenna ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la penadi quattro anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per i reati di cui agli artt.56-575, 612, comma secondo, cod.
Art. 56-575, 612, comma secondo, cod. pen.
4 L. n. 110 del 1975
pen., 4 L. n. 110 del 1975;Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previstedall’art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale diRavenna ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la penadi quattro anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per i reati di cui agli artt.56-575, 612, comma secondo, cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen.;Considerato, infatti, che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorsoper cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca ilvizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01
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Testo completo

el GIP TRIBUNALE di Ravennaudita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Leonardo Carovilla avverso lasentenza in epigrafe, con cui in data 14.10.2025 il G.i.p. del Tribunale diRavenna ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la penadi quattro anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per i reati di cui agli artt.56-575, 612, comma secondo, cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975;Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previstedall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;Considerato, infatti, che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorsoper cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca ilvizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis,cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in essotassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761- 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensidell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI