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Ordinanza — n. 23897/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal continuance in execution phase due to lack of proven criminal design unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23897/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding a request to apply the rule of criminal continuance during the execution phase. The lower court rejected the request because the crimes involved different drugs and occurred over more than a year apart, lacking evidence of a unified criminal plan. The court ruled that typological similarity alone is insufficient without proof that subsequent crimes were premeditated at the time of the first offense.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; In the execution phase, typological homogeneity of crimes is insufficient for criminal continuance without proof that subsequent offenses were premeditated at the time of the first crime.

Parole chiave

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criminal continuance execution unified criminal design drug trafficking crimes premeditation requirement Cassazione Rome dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
diapplicazione della disciplina della continuazione a reati di cui all’art. 73, comma5, d.P.R.
Art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, D'Andrea
Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico
Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli
Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv.
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Testo completo

el TRIBUNALE di Modenadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Evans Iyobhebhe avversol’ordinanza con cui in data 4.11.2025 il Tribunale di Modena, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza ex art. 671 cod. proc. pen. diapplicazione della disciplina della continuazione a reati di cui all’art. 73, comma5, d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili;Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicitàdel disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazionedel giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimitàsolo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01).Rilevato che nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanzarilevando la distanza cronologica tra i reati (non meno di un anno e cinque mesi)e l’assenza di elementi dimostrativi dell’unicità del disegno criminoso nonostantela relativa omogeneità tipologica (cessione di sostanza stupefacente. che, però,nei fatti della prima sentenza riguardava marijuana e nei fatti della secondasentenza riguardava eroina e cocaina);Ritenuto che il ricorso sia meramente rivalutativo e generico e non arrivi aconfutare la motivazione del provvedimento impugnato, che ha fatto correttaapplicazione del principio secondo cui la omogeneità tipologica dei reati non è dasola sufficiente per il riconoscimento della continuazione, la quale necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diuna approfondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, maanche del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01);Evidenziato, in particolare, che è stato già affermato dalla giurisprudenza dilegittimità che l’identità dei titoli di reato non è sufficiente in sede di applicazionedella disciplina del reato continuato nella fase di esecuzione, in quanto indicesintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto diun'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingenteconsumazione degli illeciti (per esempio, Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016,D'Amico, Rv. 267580 – 01;

Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356 -01).Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI