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Ordinanza — n. 23896/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23896/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23896/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il 20/08/1972avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Generoso Ciccimarra eTommaso Ciccimarra avverso la sentenza con cui in data 23.1.2025 la Corted’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del21.7.2020, ha assolto gli imputati da una parte degli addebiti di bancarottafraudolenta e ha rideterminato la pena in due anni e sei mesi di reclusione perGeneroso Ciccimarra e in due anni di reclusione per Tommaso Ciccimarra;Rilevato che il primo motivo di ricorso sulla affermazione della responsabilitàpenale degli imputati è generico e non muove alcuna critica specifica alladecisione impugnata, limitandosi ad una indeterminata doglianza circa lasussistenza degli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta, ma senzaalcuna correlazione con le argomentazioni poste a fondamento della decisioneimpugnata;Rilevato che anche il secondo motivo si connota per genericità, in quantolamenta una insufficiente riduzione del trattamento sanzionatorio nonostante laparziale assoluzione, che non riguarda Tommaso Ciccimarra, per il quale la penaè stata ridotta di sei mesi di reclusione, e che è priva di pregio per GenerosoCiccimarra, avendo la Corte d’appello spiegato il motivo per cui ha ritenuto checiò non incidesse sulla quantificazione della pena e non essendo stato violato ildivieto di reformatio in peius, atteso che nel caso di specie non era statacontestata la circostanza aggravante di cui all’art. 219 l. fallim. e che dunque lapluralità di fatti di bancarotta non aveva alcun effetto sulla misura della pena;Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, conla conseguente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23896/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 219 l. fallim. e che dunque lapluralità di fatti di bancarotta non aveva alcun effetto sulla misura della pena;Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, conla conseguente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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rimborso delle spese sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario irregolarità finanziarie pagamento dell'ammenda
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Testo completo

il 20/08/1972avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Generoso Ciccimarra eTommaso Ciccimarra avverso la sentenza con cui in data 23.1.2025 la Corted’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del21.7.2020, ha assolto gli imputati da una parte degli addebiti di bancarottafraudolenta e ha rideterminato la pena in due anni e sei mesi di reclusione perGeneroso Ciccimarra e in due anni di reclusione per Tommaso Ciccimarra;Rilevato che il primo motivo di ricorso sulla affermazione della responsabilitàpenale degli imputati è generico e non muove alcuna critica specifica alladecisione impugnata, limitandosi ad una indeterminata doglianza circa lasussistenza degli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta, ma senzaalcuna correlazione con le argomentazioni poste a fondamento della decisioneimpugnata;Rilevato che anche il secondo motivo si connota per genericità, in quantolamenta una insufficiente riduzione del trattamento sanzionatorio nonostante laparziale assoluzione, che non riguarda Tommaso Ciccimarra, per il quale la penaè stata ridotta di sei mesi di reclusione, e che è priva di pregio per GenerosoCiccimarra, avendo la Corte d’appello spiegato il motivo per cui ha ritenuto checiò non incidesse sulla quantificazione della pena e non essendo stato violato ildivieto di reformatio in peius, atteso che nel caso di specie non era statacontestata la circostanza aggravante di cui all’art. 219 l. fallim. e che dunque lapluralità di fatti di bancarotta non aveva alcun effetto sulla misura della pena;Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, conla conseguente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI