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Ordinanza — n. 23895/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conditional sentence denial due to lack of contradiction in reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23895/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's refusal of a conditional sentence. The appellant argued that the prior theft conviction was irrelevant due to the different legal interest offended and that the reasoning contradicted the minimum statutory sentence. The court rejected these claims, finding no logical contradiction because the denial was based on the offender's personality rather than the gravity of the specific offense.

Regesto Legislator

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Art. 164 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The refusal of a conditional sentence is not vitiated by contradiction if the denial is based on the personality of the offender rather than the gravity of the offense, provided the relevant factors are properly weighed.

Parole chiave

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conditional sentence suspension prior conviction relevance personality of offender contradictory reasoning Cassazione appeal inadmissibility restituzione dell'assistenza sociale impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 164 cod. pen.
pen.;Premesso che la precedente sentenza di secondo grado era stata annullata conrinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, il cui rigetto erastato motivato con un errore di calcolo relativo alla violazione dell’ultimo commadell’art. 164 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 164 cod. pen
pen.;Premesso che la precedente sentenza di secondo grado era stata annullata conrinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, il cui rigetto erastato motivato con un errore di calcolo relativo alla violazione dell’ultimo commadell’art. 164 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17953 del 7/2/2020, Filipache
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Testo completo

della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Umberto Vito Di Venere avverso lasentenza con cui il 6.2.2025 la Corte d’appello di Bari, in sede di giudizio dirinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari in data 6.5.2022 dicondanna alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per i reati di cui agli artt.617-bis, 707 cod. pen.;Premesso che la precedente sentenza di secondo grado era stata annullata conrinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, il cui rigetto erastato motivato con un errore di calcolo relativo alla violazione dell’ultimo commadell’art. 164 cod. pen.;Rilevato che nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha ritenuto, nel merito, chel’imputato non fosse comunque meritevole del beneficio, perché già gravato dauna precedente condanna per un reato contro il patrimonio e perché, sorpreso incompagnia di un pluripregiudicato, non aveva nemmeno assunto una condottacollaborativa;Considerato che il ricorso lamenta che i giudici di secondo grado non abbianovalutato che la precedente condanna riguardava un furto commesso quattro anniprima, offensivo di un bene giuridico diverso, e che la motivazione siacontraddittoria con l’irrogazione di una pena coincidente con il mimino edittale;Ritenuto che il ricorso sia genericamente versato in fatto e che, invece, ladecisione di rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena siacongruamente motivata, qui dovendosi solo osservare che nessun vizio dicontraddittorietà è ravvisabile nei termini prospettati dal ricorso in quanto ildiniego della sospensione non si è fondato sulla gravità del fatto, ma sullapersonalità dell’imputato;Ritenuto, pertanto, che la sentenza abbia opportunamente preso inconsiderazione gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., limitandosi, nelvalutare la concedibilità del beneficio, ad indicare quelli ritenuti prevalenti insenso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 17953 del 7/2/2020, Filipache, Rv.279206 - 02);Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI