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Ordinanza — n. 23890/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and genericity under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23890/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for violating specific requirements regarding the specificity and non-genericity of cassation grounds. The convicted defendant argued that the lower court failed to recognize a continuity of facts between prior judgments, but the Court found the arguments merely repetitive without addressing the appellate court's reasoning. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary legal precision required by Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible if the grounds lack specificity by merely restating issues already decided by the lower court without engaging with the opposing arguments, or if they are generic and detached from the specific reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds genericity of legal arguments continuity of facts recognition Article 606 criminal procedure procedural vices of appeal costs of inadmissible appeal criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 606 c.p
259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem
Sez. 5, sent. 28011/2013
e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent.
Sez. 6, sent. 22445/2009
Sez. 5, sent. 11933/2005
Sez. 4, sent. 15497/2002
Sez. 5, sent. 2896/1999
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Sez.6,sent. 22445/2009
28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent.
Sez.5, sent. 11933/2005
22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent.
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Testo completo

a Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Firenze quale giudice dell’esecuzione, conprovvedimento del 16 febbraio 2026 ha respinto l’istanza proposta nell’interessedi Costanzo Umberto e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna emesse dal tribunale diPistoia l’1 dicembre 2021 e dalla Corte di appello di Firenze il 4 marzo 2025.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione di legge.Secondo il ricorrente l’intento unico sotteso ai fatti reato era quello diapprofittare di situazioni contingenti per utilità o per contrastare soggetti con iquali vi era una conflittualità; nello specifico sottolinea l’identità di modusoperandi.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.

e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Il ricorrente si limita a contestare in maniera del tutto generica e priva diogni attinenza rispetto alle avversate argomentazioni il provvedimentoimpugnato.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi