Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating generic arguments already rejected at lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments previously rejected by the Court of Appeal regarding the defendant's indigence. The appellant failed to provide specific new grounds to challenge the conviction's motivation, resulting in a generic criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reiterates grievances already examined and dismissed by the lower court without presenting specific, new arguments that directly address the reasons given by the appellate judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ella Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 18 febbraio 2026 haconfermato la condanna di Cottonaro Massimo per il reato di cui all’art.76comma 4 d.lgs. 159/2011 alla pena di mesi due e giorni venti di arresto.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia per vizio di motivazione con riguardo all’elemento soggettivo.Lamenta il ricorrente che la Corte non ha valutato tutti gli elementi che inaggiunta alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Statocostituiscono la prova di uno stato di indigenza dell’imputato che non consente dipagare l’imposta cauzione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è inammissibile.Il ricorso è reiterativo delle medesime ragioni di doglianza - versate nelmerito- già sottoposte al vaglio della Corte territoriale e respinte nelprovvedimento impugnato.La Corte ha dato ampia ragione dei motivi della conferma della condanna econ tali argomentazioni il ricorrente non si misura esponendo ragioni di critica deltutto aspecifiche e generiche.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi