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Ordinanza — n. 23884/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence distortion and unsupported general mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23884/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea De Matteis inadmissible, rejecting both the claim of evidence distortion and the argument regarding missing general mitigation. The court found that the lower court's refusal to order ballistics tests was based on the weapon's structural characteristics, not a distortion of facts, and that the denial of mitigation was fully supported by the record. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the lower court's decision is not distorted by evidence and the denial of general mitigation is clearly supported by the record.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evidence distortion claim general mitigation denial ballistics test necessity court costs and fine violazioni della legge sulle armi arma personale abuso di materiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

la Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 15 gennaio 2026 haconfermato la condanna dei De Matteis Andrea alla pena di anni due e mesi duedi reclusione e 1000 euro di multa per i delitti di detenzione di arma conmatricola abrasa e di ricettazione della medesima arma.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo lamenta travisamento della prova.Il provvedimento impugnato ha travisato le conclusioni del CT che haconcluso per la necessità di effettuare delle prove balistiche per accertare lapotenzialità offensiva dell’arma.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione allamancata concessione delle attenuanti generiche.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1 Le conclusioni del CT per come riportate nell’impugnato provvedimentoevidenziano l’assenza di travisamento della prova denunciato dal ricorrente,poichè l’effettuazione delle prove di fuoco appare essere una mera conferma delpresupposto di fatto circa la potenzialità offensiva dell’arma che è fatta derivaredalle caratteristiche strutturali e meccaniche della stessa.1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poichéè in palese contrasto con il tenore dell’impugnato provvedimento che dà ampioconto della ragione per la quale non sono ritenute concedibili le attenuantigeneriche.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi