Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant's lawyer was not a qualified Cassation specialist.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney not registered in the special Cassation and superior jurisdictions roll. The defendant, Aiello Angelo, challenged a conviction for public indecency, but his representative lacked the specific qualification required for Supreme Court proceedings. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the defendant to pay the legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a defense attorney not inscribed in the special roll of Cassationists and superior jurisdictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 5 febbraio 2026 haconfermato la condanna di Aiello Angelo alla pena di mesi quattro di arresto peril reato di cui all’art. 678 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia non abilitato al patrocinio in Cassazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, poiché, ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. a)cod. proc. pen. è stato proposto da difensore non legittimato, poiché non iscrittoall’albo speciale cassazionisti e giurisdizioni superiori.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi