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Ordinanza — n. 23881/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and requesting prohibited factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23881/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued that the lower court erred in assessing evidence regarding her presence at home during a control, claiming the prosecution failed to prove she was absent. The court rejected this, ruling that appeals in cassation cannot re-evaluate facts or substitute the trial judge's factual findings with new parameters.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they are generic, lack specific grounds, or request the court to re-evaluate the facts and evidence already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation review factual re-evaluation burden of proof generic grounds braccialetto elettronico prove acquisite tramite sorveglianza denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 113 c.p.p.
Art. 75 d.lgs. 159/2011
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27 ottobre 2025 haconfermato la condanna di Picariello Anna alla pena di anni uno di reclusione peril reato di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011.2.
art. 75 d.lgs. 159/2011
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27 ottobre 2025 haconfermato la condanna di Picariello Anna alla pena di anni uno di reclusione peril reato di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011.2.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 27 ottobre 2025 haconfermato la condanna di Picariello Anna alla pena di anni uno di reclusione peril reato di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputata a mezzo deldifensore di fiducia per vizio di motivazione.Lamenta la ricorrente la valutazione di inammissibilità fatta dalla Corteterritoriale quanto al primo motivo di appello, posto che non vi sono prove dellafunzionalità del campanello né che la donna non dormisse al momento delcontrollo.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il motivo di ricorso, come già quello di gravame, è generico ed aspecifico; siripropone la medesima tesi difensiva senza alcuna specificazione ulteriore epretendendo di operare un ribaltamento dell’onere probatorio : avendodimostrato la pubblica accusa che la ricorrente non aveva risposto agli operantial momento del controllo, e che dunque verosimilmente non era pressol’abitazione, il difensore avrebbe dovuto provare fornire la prova contraria, cioè ilricorrere di una condizione che, ciononostante dimostrasse la presenza in casadell’imputata.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Le doglianze proposte sono totalmente versate in fatto e, da un lato, non siconfrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato che hannoaffrontato i medesimi argomenti e, dall’altro, sollecitano una rivalutazione deglielementi di prova nel giudizio di legittimità che è operazione non consentita.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla lucedella sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanzadi elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’ 11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi