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Ordinanza — n. 23876/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed because recidivism shortens prescription period, making extinction claim legally impossible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23876/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant, a simple reiterated recidivist, was incorrectly claiming prescription extinction. The appellant argued for a longer prescription period, but the court noted that recidivism reduces the required time to six years under Article 157 of the Penal Code. Consequently, the court ruled the claim legally impossible and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 157 comma 1 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.; Art. 161 comma 1 cod. pen.: Recidivism reduces the prescription period for crimes, rendering claims for extinction based on a longer timeline inadmissible when the statutory period has already expired.

Parole chiave

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recidivism prescription period criminal appeal extinction of crime court costs simple reiterated recidivist inadmissible recourse riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 157 comma 1 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
pen., oltre all’aumento massimo per l’aggravante adeffetto speciale di cui all’art. 99 cod.
Art. 161 comma 1 cod. pen.
pen che è della metà e all’ulteriore aumentodi un quarto per le interruzioni ex art. 161 comma 1 cod. pen.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
Art. 616 c.p.p.
pen.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n.
art. 414 cod. pen
art. 157 comma 1 cod. pen
art. 161 comma 1 cod. pen
pen che è della metà e all’ulteriore aumentodi un quarto per le interruzioni ex art. 161 comma 1 cod. pen.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
art. 616 c.p
pen.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

5 della Corte d'appello di Reggio Calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 6 novembre 2025in riforma della sentenza di condanna emessa nei confronti di Bevilacqua Marianodal Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere per essere ireati estinti per intervenuta prescrizione e ha confermato la condanna diBevilacqua Mariano alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto dicui all’art. 414 cod. pen.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato BevilacquaMariano a mezzo del difensore di fiducia lamentando con unico motivo lamancata declaratoria di estinzione del rato per intervenuta prescrizione.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il motivo di ricorso è in patente contrasto con il dato normativo, posto che ilricorrente è stato riconosciuto recidivo reiterato semplice.Ciò comporta che - quanto a Bevilaqua Mariano, a differenza di BevilacquaCosimo - il tempo necessario a fare maturare la prescrizione è pari ad anni sei,ex art. 157 comma 1 cod. pen., oltre all’aumento massimo per l’aggravante adeffetto speciale di cui all’art. 99 cod. pen che è della metà e all’ulteriore aumentodi un quarto per le interruzioni ex art. 161 comma 1 cod. pen.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Cosi deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi