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Ordinanza — n. 23875/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal record continuity due to lack of specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23875/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible regarding the continuity of criminal acts. The appellant argued that attempted murder was a natural manifestation of drug trafficking dynamics in the Pilastro area, but the court found this argument generic and unsupported by concrete elements. The decision rests on the principle that the convicted party bears the burden of proving specific facts beyond mere chronological proximity or identical legal titles.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The convicted party bears the burden of proving specific elements to establish criminal continuity; generic references to criminal dynamics or chronological proximity are insufficient without corroborating evidence of a single criminal project.

Parole chiave

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criminal continuity burden of proof specific elements generic argument criminal record appeal inadmissibility procedural burden tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
267580 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n.
artt. 81 cod. pen
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 616 c.p
267580 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'amico
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte d’appello di Bologna quale giudice dell’esecuzione conprovvedimento del 3 marzo 2026 ha rigettato l’istanza depositata nell’ interessedi Abidi Dhia e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazionefra i fatti di cui a due sentenze di condanna emesse dalla Corte di appello diBologna il 7 marzo 2023 e il 6 dicembre 2024.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta che l’impugnato provvedimento non ha proceduto allavalutazione degli indici rilevanti; tutte le condotte considerate si collocanonell’ambito del narcotraffico nella zona del Pilastro e il tentato omicidio sarebbeuna manifestazione fisiologica delle dinamiche conflittuali interne a tale ambitocriminale.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.La Corte ha fornito una motivazione meramente apparente e incontraddizione con una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari cheavrebbe deciso in maniera diametralmente opposta quanto al coimputato.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Per quanto in modo estremante sintetico la Corte ha fornito una motivazionealla decisione di rigetto rilevando come i fatti siano disomogenei, i beni giuridicilesi siano differenti, al di là della contiguità spaziale - e in qualche misura anchetemporale - delle condotte.A fronte di tale affermazione, incontestabile, il ricorrente si limita asottolineare in termini del tutto generici che i fatti rientrano nelle medesimedinamiche delinquenziali, adombrando forse una riconducibilità del tentatoomicidio all’ambiente del narcotraffico, ma senza meglio esplicitare o corroboraretale affermazione.Circa poi la ritenuta continuazione rispetto al correo, ancora una volta sitratta di argomentazione generica, apodittica, sfornita di riscontro e nonautosufficiente.Secondo un insegnamento di questa Corte che si intende ribadire, in tema diesecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina delreato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, nonessendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebitiovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazionedi un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti. (Sez. 1, n.35806 del 20/04/2016, D'amico, Rv. 267580 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi