Italian court dismisses appeal against early release denial due to disciplinary violations undermining rehabilitation. The detention's conduct was deemed incompatible with the required attitude for early release benefits. The court ruled the disciplinary infractions must be weighed against positive conduct, not nullified by them. The appeal was rejected as inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs. The decision emphasizes that disciplinary records are essential for assessing rehabilitation progress. The court found the appellant's failure to report cell conditions demonstrated non-cooperation. This case clarifies the strict requirements for granting early release benefits in Italian law. The ruling upholds the lower court's decision to deny the benefit based on the appellant's behavior.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the denial of early release inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that disciplinary infractions were not properly assessed and that his positive conduct should not be negated by minor violations. The court held that disciplinary records must be weighed against positive rehabilitation efforts and that the appellant's failure to report cell conditions demonstrated a lack of cooperation. Consequently, the court affirmed that the disciplinary conduct indicated a refusal to adhere to the rehabilitation process, justifying the denial of the benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54, Art. 69 bis Ord. pen.; In appeals regarding early release, disciplinary infractions must be weighed against positive conduct and cannot nullify it, as such infractions indicate a lack of adherence to the rehabilitation process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TRIB. SORVEGLIANZA di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania con provvedimento del 4 marzo2026 ha respinto il reclamo presentato dal detenuto Bommarito Vincenzoavverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha rigettato laconcessione del beneficio della liberazione anticipata in relazione al periodo 12gennaio 2025- 12 luglio 2025.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 54 e 69 bis Ord. pen.e vizio di motivazione.Non sarebbe stata accertata la responsabilità del detenuto con riferimentoall’infrazione disciplinare in oggetto.2.2 Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione, poiché non èstato dato rilevo al fatto che il detenuto occupasse la cella con altri e che il bucoben poteva preesistere.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dei principi che regolano laconcessione del beneficio non essendo stata date la prova che Bommarito nonabbia partecipato nel semestre di riferimento all’opera di rieducazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è inammissibile.In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisitodella partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinaridevono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudineo meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia peressere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altroelemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenutadall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivogliainfrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto concontinuità dal detenuto. (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Calabro', Rv. 288162– 01, Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01).Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di taleinsegnamento ritenendo che la condotta tenuta dal detenuto e sanzionatadisciplinarmente sia indicativa della mancata adesione al processo dirieducazione, che costituisce il presupposto imprescindibile per la concessione delbeneficio.La circostanza sottolineata dal Tribunale di sorveglianza circa il fatto cioèche stante la risalenza nel tempo della permanenza in quella cella il ricorrenteera certamente a conoscenza dell’esistenza di tale buco e ciononostante non loaveva segnalato, come correttamente ritenuto nel provvedimento impugnato,evidenzia un atteggiamento non collaborativo ai fini della opera di rieducazione.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi