Ordinanza — n. 23716/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: ESSEBBANE ANOUAR nato il 07/03/1995 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Essebane Anouar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23716/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Essebane Anouar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: ESSEBBANE ANOUAR nato il 07/03/1995 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Essebane Anouar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge per non essere stata applicato l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata in caso risulti che il fatto commesso sia manifestazione di un'inclinazione al delitto, come nel caso di specie è stato motivato, anche in relazione alle modalità della condotta. E ciò a prescindere dalla sussistenza della recidiva e dalla sua incidenza, come invece argomenta il ricorso, evocata dalla sentenza impugnata soltanto a rafforzare la motivazione autonomamente articolata rispetto a parametri concreti della fattispecie. Il motivo, pertanto, è anche aspecifico.
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M