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Ordinanza — n. 23715/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23715/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23715/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Girolamo Cristian Caruana ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23715/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Girolamo Cristian Caruana ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Parole chiave

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furto di lieve entità imputazione di furto criminalità grave rapina luogo del reato azione civile
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Testo completo

svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Girolamo Cristian Caruana ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra opposte circostanze e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato e non consentito dalla legge in sede di legittimità. Invero, il bilanciamento tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che pertanto sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Sul punto, va considerato che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, senza incorrere in alcun vizio di motivazione. Lo stesso dicasi in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., rispetto al quale la motivazione appare priva di vizi logici e giuridici (si vedano pag. 5 e 6 del provvedimento impugnato). Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'applicazione di detta attenuante presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 2 W P.Q.M