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Ordinanza — n. 23710/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23710/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23710/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ne svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Silvano Palmeri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, con cui è stato ritenuto responsabile dei delitti di furto pluriaggravato e danneggiamento e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23710/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. (minorata difesa), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

Parole chiave

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gravi addebiti penali altri capi d'accusa imputazione di furto doppia punibilità prove acquisite illegalmente crimine
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Testo completo

ne svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Silvano Palmeri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, con cui è stato ritenuto responsabile dei delitti di furto pluriaggravato e danneggiamento e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ritenuto che L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. (minorata difesa), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della sussistenza della suddetta circostanza aggravante. 3 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P P.Q.Me theng10Mrsimit De swr