Sentenza — n. 23703/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo a FOGGIA il 07/01/1996 avverso la sentenza del 19/11/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Michele D'Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto pluriaggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23703/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Michele D'Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto pluriaggravato.
Parole chiave
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o a FOGGIA il 07/01/1996 avverso la sentenza del 19/11/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Michele D'Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto pluriaggravato.
2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Ed invero, vi è agli atti il verbale di remissione di querela (da parte del difensore della persona offesa munito di procura speciale) e contestuale accettazione (da parte del difensore dell'imputato e procuratore speciale), redatto il 22 dicembre 2025 dinanzi alla sezione di polizia giudiziaria - Polizia di Stato della Procura della Repubblica di Foggia. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
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