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Ordinanza — n. 23701/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23701/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23701/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ALERMO il 21/08/1978 avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Di Noto Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di concorso in furto aggravato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23701/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Di Noto Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di concorso in furto aggravato.

Parole chiave

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furto aggravato truffa aggravata favoreggiamento furto di lieve entità circostanza aggravante fine di indebito profitto
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Testo completo

ALERMO il 21/08/1978 avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Di Noto Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di concorso in furto aggravato.

2. Rilevato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante della destrezza - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto la condotta tenuta connotata da destrezza, avendo il ricorrente, prima, ingenerato la convinzione circa il proprio interesse all'acquisto dei prodotti esposti e, successivamente, sulla mancanza di tale interesse, facendo sì che il dipendente dell'esercizio commerciale si allontanasse dall'espositore, cagionando, così, lo stato di disattenzione che ha facilitato la commissione del furto.

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva e all'eccessività del quantum di pena irrogato, omettendo di considerare lo stato di dipendenza da oppiacei - è manifestamente infondato in quanto asserisce un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come l'assenza di elementi di resipiscenza, il grave allarme sociale della condotta e la presenza di plurimi precedenti penali specifici impediscono di disapplicare la recidiva contestata. Per le medesime ragioni, la Corte ha correttamente ritenuto adeguata la determinazione della pena, connotata da significativa tenuità, anche alla luce del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti.

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am