Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of merit and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding aggravated theft by violence and failed to explain the evidentiary value of the typological report. The court rejected these claims, noting the aggravating circumstance is objectively communicable to co-perpetrators and the typological report was properly verified with sixteen matching points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged lack of motivation is unfounded because the court merely addressed defensive arguments regarding objectively communicable aggravating circumstances, and when the typological report's probative value is correctly established through verified characteristic coincidences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Mortillaro Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. LWA A ;12- '/'( -vue--pf w9-3,2. Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di furto nella forma aggravata dalla violenza sulle cose - è manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui la Corte di appello si è solo limitata a rispondere alle prospettazioni difensive, evidenziando come, seppure l'autore materiale della manomissione fosse stato un soggetto diverso dall'incolpato, l'aggravante va comunque valutata a carico di quest'ultimo, trattandosi di una circostanza di natura oggettiva, comunicabile ai concorrenti nel reato.
3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione circa l'omessa motivazione relativamente alla valenza probatoria della relazione dattiloscopica che ha condotto a ritenere l'impronta rinvenuta attribuibile all'imputato - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e correttamente motivati dalla Corte territoriale, la quale, sulla base di tale relazione, legittimamente acquisita al fascicolo processuale, ha evidenziato il positivo accertamento circa la riconducibilità del frammento, rinvenuto sulla custodia del computer portatile, alla persona dell'imputato, a seguito della verifica della corrispondenza delle caratteristiche generali e la coincidenza di almeno sedici punti caratteristici tra il frammento e l'impronta del Mortillaro.
4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M