Ordinanza — n. 23699/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANTA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/10/1965 avverso l'ordinanza del 15/10/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Sorrentino Assunta ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice dell'esecuzione, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della confisca.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23699/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Sorrentino Assunta ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice dell'esecuzione, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della confisca.
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NTA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/10/1965 avverso l'ordinanza del 15/10/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Sorrentino Assunta ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice dell'esecuzione, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della confisca.
2. Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente si duole della violazione di legge e, in particolare, dei principi di terzietà e imparzialità, avendo lo stesso giudice deciso sia in merito alla richiesta di revoca della confisca sia sull'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto della medesima richiesta - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità. Si affermato, infatti, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice. (Sez. 1 n. 30638 del 14/02/2017, Lombardo, Rv. 270959).
3. Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso - con i quali la ricorrente si duole della violazione di legge relativa all'omessa valutazione delle allegazioni difensive inerenti la richiesta di revoca della confisca e all'erronea dichiarazione di appartenenza del bene oggetto di confisca - sono entrambi inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha motivato sui profili di doglianza sollevati in sede di opposizione, affermando come, dall'attento esame degli elementi probatori, sia emerso che il bene è stato oggetto di intestazione fittizia all'attuale ricorrente, nonostante sia stato ordinato e pagato da altro soggetto.4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M