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Ordinanza — n. 23697/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23697/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23697/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A nato a POLISTENA il 06/05/1972 avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; QUROSSERVA 1. Rilevato che Ascone Giulietta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23697/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Ascone Giulietta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza di primo grado.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida momento del reato guida recidiva in stato di ebbrezza infrazione alle norme della circolazione altri reati portata geografica dell'infrazione
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Testo completo

A nato a POLISTENA il 06/05/1972 avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; QUROSSERVA 1. Rilevato che Ascone Giulietta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con i quali la ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'eccessiva determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti - sono entrambi inammissibili in quanto inerenti al trattamento punitivo, nonostante i giudici del gravame, alla luce del quantitativo di energia sottratto, hanno ritenuto congrua la pena determinata dal giudice di prime cure, pari al minimo edittale, così come corretto è apparso il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando l'atteggiamento collaborativo dell'imputata e il riconoscimento della propria responsabilità.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca