Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23694/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for impersonation, citing inadmissibility of fact-based complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23694/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the conviction for impersonation and the sentence length, arguing flaws in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because they constituted mere complaints on facts already thoroughly examined by the trial judges, which are not reviewable at the appellate stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they consist solely of complaints regarding facts already adequately examined and dismissed by the judges of the merits with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
impersonation crime inadmissible appeal merely factual complaints supreme court review sentencing proportionality Italian criminal procedure legality stage scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

L nato il 01/05/1999 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Considerato che Emanuel Ciurariu ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona.

2. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, nonché in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in relazione all'eccessiva commisurazione della pena, è manifestamente infondato. Invero, la Corte di merito, a pag. 3 del provvedimento impugnato, ha chiarito come il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, orientato al minimo edittale, non fosse suscettibile di riduzione in ragione della gravità e della valenza criminale della condotta posta in essere dall'imputato. Si tratta di valutazione logica e adeguatamente argomentata dal giudice di merito, cui spetta la verifica dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio secondo le circostanze di fatto, pertanto insindicabile in sede di legittimità.

4. Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas