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Ordinanza — n. 23693/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23693/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23693/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to a DESIO il 25/10/1968 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Considerato che Rolando Stefanoni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 76 DPR n. 445/2000 e all'art. 12 co. 5 D.Igs. 286/1998.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23693/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che Rolando Stefanoni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 76 DPR n. 445/2000 e all'art. 12 co. 5 D.Igs. 286/1998.

Parole chiave

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gravità della pena adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale riesame dell'entità pena errore nella commisurazione della pena pena sproporzionata
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Testo completo

to a DESIO il 25/10/1968 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Considerato che Rolando Stefanoni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 76 DPR n. 445/2000 e all'art. 12 co. 5 D.Igs. 286/1998.

2. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso di specie la Corte ha ampiamente motivato la dosimetria sanzionatoria. Il motivo è, inoltre, e preliminarmente, anche generico e inedito, in quanto non proposto analogamente nei motivi di appello.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q P.Q.M