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Ordinanza — n. 23692/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23692/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23692/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a PENNE il 12/02/1976 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Considerato che Gianluca Vispo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di tentato furto e di possesso di strumenti atti allo scasso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23692/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ex art. 49 co. 2 cod. pen. perché realizzata sotto la vigilanza degli agenti di sicurezza in servizio presso il supermercato, è manifestamente infondato. Secondo costante giurisprudenza, infatti, "il delitto di furto nei supermercati non può essere escluso sotto il profilo del reato impossibile in relazione alla sorveglianza esercitata dal personale addetto, giacché tale sorveglianza è predisposta al fine di identificare il colpevole e di impedirgli di assicurarsi il possesso della refurtiva, ma non rende impossibile il reato.

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Testo completo

nato a PENNE il 12/02/1976 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Considerato che Gianluca Vispo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di tentato furto e di possesso di strumenti atti allo scasso.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ex art. 49 co. 2 cod. pen. perché realizzata sotto la vigilanza degli agenti di sicurezza in servizio presso il supermercato, è manifestamente infondato. Secondo costante giurisprudenza, infatti, "il delitto di furto nei supermercati non può essere escluso sotto il profilo del reato impossibile in relazione alla sorveglianza esercitata dal personale addetto, giacché tale sorveglianza è predisposta al fine di identificare il colpevole e di impedirgli di assicurarsi il possesso della refurtiva, ma non rende impossibile il reato.

Invero, l'addetto alla sorveglianza non può intervenire se non dopo la consumazione del furto ovvero durante il tentativo per commetterlo: nel primo caso la sorveglianza non impedisce l'evento dannoso, già verificatosi, ma consente solo di recuperare le cose sottratte; nel secondo caso l'evento non si verifica per una causa estrinseca che ostacola la consumazione del reato, non già perché gli atti compiuti siano inidonei, in sé e per sé considerati, alla produzione dell'evento" (Sez. 2, Sentenza n. 7297 del 23/02/1973 Ud. (dep. 23/10/1973) Rv. 125267 - 01).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M