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Ordinanza — n. 23691/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for substitution of person due to generic grounds and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23691/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a reduced sentence, but the lower court correctly identified the crime as particularly grave given the defendant's prior criminal record. Consequently, the court rejected the generic grounds as unfounded and upheld the conviction for substitution of person.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on generic grounds regarding mitigating circumstances or sentencing proportionality are inadmissible when the lower court has properly assessed the gravity of the offense and the defendant's prior record.

Parole chiave

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substitution of person generic mitigating circumstances prior criminal record inadmissible appeal sentencing proportionality Corte di Cassazione procedural costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

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Testo completo

DO nato a DESIO il 25/10/1968 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1.Considerato che Rolando Stefanoni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona. 2. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso formulati, con i quali il ricorrente denunzia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una non corretta commisurazione della pena, sono generici e manifestamenti infondati.

Invero, la Corte di merito, a pag. 5 del provvedimento impugnato, correttamente chiarisce che il beneficio richiesto non poteva essere concesso in ragione dei precedenti penali gravanti in capo all'imputato e in relazione alla condotta realizzata nella fattispecie in esame, che deve ritenersi particolarmente grave. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della