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Sentenza — n. 23689/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal to introduce post-judgment remission of defamation complaint, extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23689/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's appeal, which was reclassified as a cassation petition, to introduce a remission of the criminal complaint that occurred after the first-instance acquittal. The appellant argued that the victim had formally remitted the complaint and accepted it on June 17, 2025, despite the prior finding of no criminal liability due to the minor nature of the act. The court ruled that such a remission is admissible even if introduced late, leading to the extinction of the defamation crime under Article 152 of the Penal Code and the annulment of the acquittal without remand.

Regesto Legislator

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Art. 595 cod. pen.; Art. 152 cod. pen.: The remission of a private prosecution is admissible even if introduced via cassation after the first-instance judgment, provided it occurs before the appeal deadline, resulting in the extinction of the crime and annulment of the acquittal.

Parole chiave

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remission of private prosecution defamation criminal liability cassation appeal admissibility extinction of crime post-judgment remission

Disposizioni normative citate

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Art. 595 cod. pen.
Il reato di cui all'art. 595 cod. pen. è procedibile a querela della persona offesa e la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate.
Art. 152 cod. pen.
Consegue, dunque, in assenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, l'estinzione del reato di diffamazione per intervenuta remissione di querela ai sensi dell'art. 152 cod. pen. cui consegue l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Le spese processuali sono da porre a carico del querelato, non essendosi diversamente convenuto (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.): vedi in proposito, da ultimo.
art. 595 cod. pen
Il reato di cui all'art. 595 cod. pen.
art. 152 cod. pen
Consegue, dunque, in assenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, l'estinzione del reato di diffamazione per intervenuta remissione di querela ai sensi dell'art. 152 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente
Sez. 2, n. 5055 del 22/12/2020, Braidic

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Testo completo

sigliere MATILDE BRANCACCIO; 049OSSERVA 1.Con sentenza del 6 maggio 2025, il Tribunale di Ferrara escludeva la punibilità dell'imputata Arvierí Loretta per il reato aggravato di diffamazione stante la particolare tenuità del fatto. 2.Avverso la sentenza l'imputata ha proposto atto di appello, riqualificato in ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con un unico motivo - che in data 17.06.2025 vi era remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione. 3.11 ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.

4. Il reato di cui all'art. 595 cod. pen. è procedibile a querela della persona offesa e la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate. Trova qui applicazione il principio secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). Consegue, dunque, in assenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, l'estinzione del reato di diffamazione per intervenuta remissione di querela ai sensi dell'art. 152 cod. pen. cui consegue l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio. Le spese processuali sono da porre a carico del querelato, non essendosi diversamente convenuto (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.): vedi in proposito, da ultimo. Sez. 2, n. 5055 del 22/12/2020, dep. 2021, Braidic, Rv. 280616 - 01. P.Q.M•p/Giudíziario Sanrú