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Ordinanza — n. 23686/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23686/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23686/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a MONZA il 21/07/1987 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1.Rilevato che Giovanni Tisci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato in concorso. 2.Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura la violazione di legge penale per l'omessa dichiarazione di improcedibilità del delitto ritenendosi non desumibile, dal contenuto della denunzia presentata, la volontà della persona offesa di perseguire il reato - è manifestamente infondato poiché, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto depositato dalla persona offesa come denuncia-querela in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata (Sez. 5, n. 1710 del 05/12/2013, Baldinotti, Rv. 258682 - 01)).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23686/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2.Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura la violazione di legge penale per l'omessa dichiarazione di improcedibilità del delitto ritenendosi non desumibile, dal contenuto della denunzia presentata, la volontà della persona offesa di perseguire il reato - è manifestamente infondato poiché, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto depositato dalla persona offesa come denuncia-querela in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata (Sez. 5, n. 1710 del 05/12/2013, Baldinotti, Rv. 258682 - 01)).

Parole chiave

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partecipazione al reato risarcimento per atto illecito circostanza aggravante furto di lieve entità contraffazione di merci frode all'imposta sul valore aggiunto
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Testo completo

nato a MONZA il 21/07/1987 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1.Rilevato che Giovanni Tisci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato in concorso. 2.Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura la violazione di legge penale per l'omessa dichiarazione di improcedibilità del delitto ritenendosi non desumibile, dal contenuto della denunzia presentata, la volontà della persona offesa di perseguire il reato - è manifestamente infondato poiché, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto depositato dalla persona offesa come denuncia-querela in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata (Sez. 5, n. 1710 del 05/12/2013, Baldinotti, Rv. 258682 - 01)).

Nel caso di specie, dagli atti risulta l'intestazione dell'atto depositato presso la questura di Milano come "denuncia/querela", caratteristica che lo rende pertanto idoneo ad integrare gli estremi della condizione di procedibilità richiesta per legge per la persecuzione del reato. 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M