Cassation court dismisses appeal against sentencing plea as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a sentencing plea inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found these grounds irrelevant. The decision rests on the statutory limitation that appeals against sentencing pleas can only challenge specific issues like the defendant's will or legal qualification, excluding general reasoning defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing pleas are strictly limited to specific statutory grounds such as the defendant's will or legal qualification, rendering appeals based on general lack of reasoning or motivation inadmissible.
Parole chiave
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onsigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Davide Buccarello ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Lecce per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M2 Gp2026 Il Funzi o Giudeizoio Mani S(mths 2