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Ordinanza — n. 23677/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing judgment as it concerns only the application of the law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23677/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the preliminary hearing judge's sentencing decision inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding the legal qualification of the facts, but the court found this ground inapplicable. Since the contested judgment was merely an application of the law rather than a substantive ruling, the specific statutory exceptions allowing appeals against such decisions did not cover the appellant's complaint.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are limited to specific grounds such as the expression of the accused's will or the legal qualification of facts, excluding general violations of law regarding the application of the law.

Parole chiave

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appeal against sentencing application of law legal qualification of facts inadmissible appeal codice di procedura penale motivi di cassazione condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
L. n. 103/2017
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Testo completo

ARMINE nato a LECCE il 16/07/1984 avverso la sentenza del 12/12/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Andrea Carmine Pariti ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Lecce per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MDEPOSITATA -"1 IN CAN ELLERIA 26 GIU2026 O Giudiziario De Safitis