Cassation court dismisses appeal against sentencing judgment as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the sentencing judgment inadmissible. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning, but the court found these grounds did not apply to a plea bargain judgment. Consequently, the appeal was rejected because the only permissible grounds for challenging such judgments are limited to specific statutory exceptions not met in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing judgments are inadmissible unless based on the defendant's will, lack of correlation between charge and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general violations of law or lack of reasoning.
Parole chiave
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O nato a CROTONE il 04/11/1989 avverso la sentenza del 15/01/2026 del TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Francesco Poerio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Crotone per il reato allo stesso ascritto. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 444 e 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M