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Ordinanza — n. 23675/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23675/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23675/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato il 22/04/1979 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Aouissi Talel ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna resa in data 08/05/2019 dal Tribunale di Ravenna per il reato di cui ,all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990. Ritenuto che i quattro motivi sollevati (manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della connivenza non punibile; violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.; contraddittorietà della motivazione in ordine alla eccessività della pena irrogata) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e con i quali il ricorrente non opera alcun confronto (pp. 4-5 sent. app. in cui si illustrano correttamente le ragioni per le quali non può parlarsi di connivenza ma di concorso nel reato ascritto al fratello; si dà conto del contributo «rilevante ed anzi essenziale» offerto dall'imputato che fa escludere il riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e dei numerosi precedenti penali a carico dello stesso tali da non consentire il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23675/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con riguardo a queste ultime e alla lamentata eccessività della pena deve, peraltro, ricordarsi che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire in rilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, evenienza che non si ravvisa nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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partecipazione al reato colpa concomitante concorso materiale di reati scemata imputabilità contributo calcolo del contributo causale

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
Ritenuto che i quattro motivi sollevati (manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della connivenza non punibile; violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.
art. 62-bis cod. pen
pen.; violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

ato il 22/04/1979 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Aouissi Talel ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna resa in data 08/05/2019 dal Tribunale di Ravenna per il reato di cui ,all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990. Ritenuto che i quattro motivi sollevati (manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della connivenza non punibile; violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.; contraddittorietà della motivazione in ordine alla eccessività della pena irrogata) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e con i quali il ricorrente non opera alcun confronto (pp. 4-5 sent. app. in cui si illustrano correttamente le ragioni per le quali non può parlarsi di connivenza ma di concorso nel reato ascritto al fratello; si dà conto del contributo «rilevante ed anzi essenziale» offerto dall'imputato che fa escludere il riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e dei numerosi precedenti penali a carico dello stesso tali da non consentire il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Con riguardo a queste ultime e alla lamentata eccessività della pena deve, peraltro, ricordarsi che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire in rilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, evenienza che non si ravvisa nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.Mfr. 26(, J 2026 • hare. Giuifl 111 .Cantà