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Ordinanza — n. 23674/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing judgment as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23674/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the preliminary hearing judge's sentencing decision inadmissible. The appellant argued for a lack of reasoning regarding exemption causes, but the court held this ground is not permitted for appeals against applied penalties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general defects in reasoning regarding exemption causes.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing judgment statutory grounds procedural penalty court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
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Testo completo

ENNEMR AMOR nato il 30/07/1983 avverso la sentenza del 19/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Ennemr Amor ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Ravenna per i reati allo Alesso ascritti. Ritenuto che il motivo sollevato (carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M