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Ordinanza — n. 23673/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23673/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23673/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a REGGIO EMILIA il 22/11/2001 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Rizki Marouane ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza resa il 28/10/2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena per avere escluso la contestata aggravante di cui all'art. 80, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, medesimo decreto.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 23673/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 80, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, medesimo decreto.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti atto sessuale con un detenuto personale carcerario collocamento in una casa di salute o di custodia trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
309, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, medesimo decreto.
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Testo completo

nato a REGGIO EMILIA il 22/11/2001 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Rizki Marouane ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza resa il 28/10/2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena per avere escluso la contestata aggravante di cui all'art. 80, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, medesimo decreto.

Ritenuto che i due motivi sollevati (manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente; nonché in relazione alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, rispetto alla quale si deduce anche la violazione di legge), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con cui il ricorrente non opera alcun confronto critico.

La sentenza impugnata (p.

3) ha congruamente illustrato le ragioni per le quali deve ritenersi escluso l'uso esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto; così come ha adeguatamente escluso la ricorrenza della invocata fattispecie di cui al comma 5 del predetto art. 73, evidenziando l'accentuata valenza offensiva dell'avvenuta introduzione della sostanza all'interno di un istituto penitenziario e con modalità dalla particolare valenza decettiva (per ingestione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M_IN CANCZILERiA k 26 6. 2026 Il Pungi GiodiAiari oIl Sanli / s