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Ordinanza — n. 23672/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as discretionary merit issue not manifestly illogical.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23672/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime specified in Article 187 of the 1992 decree. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found no ground for review since the sentencing discretion belongs to the trial judge. The decision rests on the absence of any incongruity or manifest illogic in the appellate court's refusal to recognize leniency given the defendant's prior record.

Regesto Legislator

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Art. 187 comma 1 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285; Art. 133 cod. pen.: Appeals regarding discretionary sentencing for generic mitigating circumstances are inadmissible unless the judgment is incongruous or manifestly illogical.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion appeal inadmissibility manifest illogic criminal conviction attenuazione libera della pena adeguamento della pena condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 187 comma 1 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285
Art. 133 cod. pen.
Ritenuto che i due motivi sollevati (mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Ritenuto che i due motivi sollevati (mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 133 cod.
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Testo completo

CONVERSANO il 28/07/1976 9 avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Nicola D'Ambruoso ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna resa il 30/09/2024 dal locale Tribunale di Foggia per il reato di cui all'art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Ritenuto che i due motivi sollevati (mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 133 cod. pen.), non sono consentiti in sede di legittimità, atteso che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire in rilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, evenienza che non si ravvisa nel caso di specie, ove il Giudice di appello (p.

3) ha ricordato i numerosi precedenti dell'imputato, di gravità non irrilevante, nonché l'assenza di alcun elemento suscettibile di essere valorizzato al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche, non senza affermare che il trattamento risulta rispondente al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MDePOS1~CANICEULFRIA26 2026 F iGì;.wzoèttO De SafitÉ6 2