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Ordinanza — n. 23671/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drunk driving conviction for procedural defects and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23671/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for drunk driving with aggravating factors. The appellant argued for procedural violations regarding the alcohol test and the application of sentencing circumstances, but the court found these issues either untimely or already adequately reviewed by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to provide specific criticism against the merit court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of issues already decided by the lower court or if the appellant fails to offer specific criticism against the merit court's reasoning.

Parole chiave

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drunk driving conviction procedural inadmissibility aggravating circumstances sentencing discretion Cassation appeal guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Ritenuto che i tre motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata formulazione dell'avviso di cui all'art. 114 disp.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Ritenuto che i tre motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata formulazione dell'avviso di cui all'art. 114 disp.
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Testo completo

RAVENNA il 13/12/1976 avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Manuel Bassi ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna resa il 22/01/2024 dal Tribunale di Ravenna per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno. Ritenuto che i tre motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata formulazione dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., inosservanza delle garanzie difensive e conseguente inutilizzabilità dell'esito dell'alcoltest; erronea applicazione della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale; violazione di legge per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, rispetto alle cui argomentazioni il ricorrente non opera una critica specifica.

In particolare, quanto alla doglianza esposta con il primo motivo, la Corte territoriale l'aveva dichiarata inammissibile non solo perché presentata intempestivamente - dopo che era già stata celebrata la prima udienza del giudizio di appello del 02/07/2025 ed accertata la regolare costituzione delle parti -, ma anche perché essa aveva ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di impugnazione originario (p. 3 sent. app.). Vi è poi adeguata motivazione relativamente all'aggravante della provocazione di incidente stradale (pp. 3-4 sent. app.), avendo la Corte del merito, chiamata la giurisprudenza di legittimità sulla nozione di "incidente", ricordato che l'incidente è avvenuto nel pieno centro cittadino all'intersezione fra due strade e ha determinato l'intervento di un'ambulanza, così risultando evidenti l'interruzione del normale svolgimento della circolazione stradale e il potenziale pericolo per la collettività, non esclusi dalla mera circostanza dell'ora notturna.

Quanto all'invocato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, giova rammentare che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità ove, come nel caso di specie (p. 4 sent. app.), non sia manifestamente illogico o incongruo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M313W.tia- •••• • DEPOSITATA IN CANCELLERIA 91 U 2026 00 0300/0•10ano De Soloth 3