Cassation court dismisses appeal against sentencing judgment as it concerns only the application of the penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the sentencing judgment inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding the application of the penalty, but the court held that such grounds are excluded under the specific provisions governing appeals against settlement judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.: Appeals against sentencing judgments are limited to specific grounds and do not cover violations regarding the application of the penalty.
Parole chiave
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o il 01/01/1997 avverso la sentenza del 12/12/2025 del TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Sado Iousse ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Monza per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M2 G)112026 io Giudilimfi0De Sanai - 2