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Ordinanza — n. 23669/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility as it concerns only factual disputes already reviewed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23669/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned factual disputes rather than legal errors. The appellant argued the lower court's reasoning was contradictory and illogical regarding the driver's violation of traffic rules. The court rejected this, noting that factual assessments were already fully examined and dismissed by the trial and appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or mere criticism of the lower court's reasoning are inadmissible in the jurisdictional phase.

Parole chiave

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admissibility of appeal factual disputes jurisdictional phase traffic violation contradictory reasoning tamponamento grave intralcio alla circolazione manovra di sorpasso

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

o il 08/09/1968 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Rosario Baglieri ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia di condanna resa il 17/01/2022 dal Tribunale di Siracusa in ordine al reato di cui agli artt. 113, 589 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché costituito da doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, laddove, in particolare, questi ha affermato non essere dubbio che «attraversare la carreggiata portandosi sempre più sul limite sinistro fino ad invadere la corsia opposta è una violazione che produce proprio lo specifico rischio di un tamponamento con altro veicolo sopraggiungente...», non potendo dunque ritenersi che la collisione verificatasi potesse essere un evento imprevedibile per l'imputato (p. 4 sent. app.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M_ScAm tìwvii---, rit1712'7'--r,tiA 2 6 III Funz i UrugiliariQ De Sariti6 • 2