Cassation court dismisses appeal as procedural grounds were already adequately examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the cited procedural violations and motivation defects were merely reproductions of issues already fully examined and rejected by the appellate court. The appellant argued for specific findings on individual crimes and detailed sentencing rationale for the continued offense, but the court found these arguments insufficient for a third instance review. Consequently, the appeal was rejected because the lower courts had already addressed the substantive merits and the appellant's complaints lacked novelty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against judgments in summary proceedings are inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a LA SPEZIA il 28/02/1994 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Antonino lana ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma, riformando unicamente in punto di pena, ha confermato la pronuncia emessa il 07/07/2023 dal locale Tribunale a seguito di giudizio abbreviato, in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riqualificati ai sensi del comma 5.
Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione di legge processuale e vizio di motivazione per omessa pronuncia sul terzo motivo di appello, relativo alla mancata esplicita motivazione sui singoli reati ascritti; violazione di legge processuale e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e graduazione degli aumenti per la continuazione e di adeguatezza della pena complessiva), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito.
Così si dica quanto al primo motivo, rispetto al quale si rinvia alle pp. 3 e 4 della sentenza di appello, ove la Corte territoriale, dopo avere affermato che devono ritenersi provati tutti gli episodi delittuosi per il quali l'imputato è stato condannato (commessi tutti con lo stesso modus operandi), evidenzia che essi «non sono stati fatti oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante che, sul punto, si è limitato a richiamare le dichiarazioni del Lauteri che, a suo dire, lo scagionerebbero (...), cosicché l'esame specifico della responsabilità dell'imputato per i singoli episodi delittuosi esula dai limiti della devoluzione».
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "In tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Pg c/ Randisi Antonino, Rv. 288800;
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato Fabio, Rv. 284005: "In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen."); 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P P.Q.M