Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23664/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23664/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23664/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nato a RIBERA il 26/10/1960 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Giuseppe Fallea ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna resa il 06/10/2023 dal Tribunale di Sciacca per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di insussistenza della recidiva specifica infraquinquennale e alla determinazione della pena, anche con riguardo alla circostanze attenuanti generiche), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 23664/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, nel respingere la relativa doglianza, ha (pp. 4 -5) ricordato come le cessioni di sostanza stupefacente poste in essere dall'imputato siano confermate da intercettazioni telefoniche il cui contenuto ha permesso di ritenere «senza alcun dubbio provata l'attività di spaccio posta in essere dal Fallea». Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che la doglianza sulla recidiva non è stata devoluta con l'atto di appello ed è, pertanto, inammissibile. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che esso è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che, ove sia congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione infrazione qualificata LStup traffico internazionale di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73 d.P.R. 309/90
Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nato a RIBERA il 26/10/1960 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Giuseppe Fallea ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna resa il 06/10/2023 dal Tribunale di Sciacca per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di insussistenza della recidiva specifica infraquinquennale e alla determinazione della pena, anche con riguardo alla circostanze attenuanti generiche), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito.

Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, nel respingere la relativa doglianza, ha (pp. 4 -5) ricordato come le cessioni di sostanza stupefacente poste in essere dall'imputato siano confermate da intercettazioni telefoniche il cui contenuto ha permesso di ritenere «senza alcun dubbio provata l'attività di spaccio posta in essere dal Fallea». Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che la doglianza sulla recidiva non è stata devoluta con l'atto di appello ed è, pertanto, inammissibile. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che esso è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che, ove sia congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie, la Corte di appello (p.

7) ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche per l'assenza di alcun sintomo di resipiscenza per la condotta tenuta e per la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, di cui uno specifico; ed ha giustificato il lieve discostamento dal minimo edittale in ragione della qualità della sostanza stupefacente ceduta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M