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Ordinanza — n. 23663/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing reduction in plea agreement due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23663/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to reduce the penalty in a plea agreement. The sole ground raised concerned violations of procedural articles regarding sentencing determination, which the court ruled were not permissible for review in this context. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 125, 129 c.p.p.: In appeals against plea agreements, cassation review is limited to the formation of the party's will, prosecutor consent, and divergent pronouncements, excluding grievances regarding waived conditions, non-assessment of acquittal criteria, or sentencing determinations not affecting the sanction's legality.

Parole chiave

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plea agreement appeal inadmissible grounds sentencing reduction procedural articles cassation review limits indennità di buonuscita rinuncia a pretese di salario diminuzione di stipendio

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
pen.) è inammissibile, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine ai reati ascritti, confermando nel resto la pronuncia emessa il 05/03/2025 dal locale Tribunale.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen.) è inammissibile, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102);
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Testo completo

ONIO nato a ACERRA il 24/08/1992 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; 9MOTIVI DELLA DECISIONE Antonio Baldassarre ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine ai reati ascritti, confermando nel resto la pronuncia emessa il 05/03/2025 dal locale Tribunale.

Rilevato che l'unico motivo proposto (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M