Cassation court dismisses appeal as inadmissible because it challenges a sentencing decision rather than the conviction itself.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued for the erroneous application of procedural articles regarding sentencing, but the court noted that appeals against a sentencing judgment are strictly limited to specific grounds such as the expression of the defendant's will or legal qualification errors. Since the challenged issue did not fall within these permitted exceptions, the appeals were rejected under the relevant procedural code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they concern procedural errors unrelated to the expression of the defendant's will, lack of correlation between accusation and sentence, legal qualification of the act, or illegality of the penalty.
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PE SEBASTIANO nato a CATANIA il 24/06/1990 TENERELLO PIETRO nato a CATANIA il 08/01/2003 avverso la sentenza del 26/11/2025 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Giuseppe Sebastiano Musumeci e Pietro Tenerello ricorrono, con due distinti ricorsi, a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Caltanissetta, riqualificato il reato nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che l'unico motivo da entrambi gli imputati sollevato (erronea applicazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M