Cassation court dismisses appeal against sentencing judgment as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Merico's appeal against the Taranto preliminary hearing judge's sentencing decision inadmissible. Merico argued for violations of procedural law regarding the application of the penalty, but the court found his grounds did not align with the specific exceptions permitted for appeals against plea bargain sentences. Consequently, the appeal was rejected, and Merico was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general claims of legal error or motivation defects.
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to a MONTEPARANO il 29/05/1970 avverso la sentenza del 19/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Luigi Merico ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esclusa la contestata recidiva. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in reazione agli artt. 129, 125 e 546 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, ti ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M