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Ordinanza — n. 23658/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23658/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23658/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RE nato a AGROPOLI il 04/05/1982 ROSSI GIANCARLO nato a AGROPOLI il 23/01/1986 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Salvatore Maresca e Giancarlo Rossi ricorrono, con due distinti ricorsi, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in epigrafe indicata, che, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento parziale operato dalla Corte di cassazione il 25/03/2021 della pronuncia emessa dalla Corte di appello di Napoli il 26/09/2019 Ritenuto che l'unico motivo da entrambi gli imputati sollevato (erronea applicazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

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Ordinanza — n. 23658/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 129 e 533 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

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Testo completo

RE nato a AGROPOLI il 04/05/1982 ROSSI GIANCARLO nato a AGROPOLI il 23/01/1986 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Salvatore Maresca e Giancarlo Rossi ricorrono, con due distinti ricorsi, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in epigrafe indicata, che, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento parziale operato dalla Corte di cassazione il 25/03/2021 della pronuncia emessa dalla Corte di appello di Napoli il 26/09/2019 Ritenuto che l'unico motivo da entrambi gli imputati sollevato (erronea applicazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 11\94we st.Q. euattrom3ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M