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Ordinanza — n. 23656/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23656/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23656/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato a ACERRA il 03/01/2003 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Oro Castaldo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna resa il 06/11/2023 dal Tribunale di Noia per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (con cui si lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto "non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio" (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu Elena, Rv. 286812);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23656/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo sollevato (con cui si lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto "non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio" (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu Elena, Rv. 286812);

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza infrazione privilegiata punibilità infrazione alle norme della circolazione valutazione dell'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (con cui si lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

ato a ACERRA il 03/01/2003 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Oro Castaldo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna resa il 06/11/2023 dal Tribunale di Noia per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (con cui si lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto "non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio" (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu Elena, Rv. 286812);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M