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Ordinanza — n. 23655/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23655/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23655/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 07/06/1977 avverso la sentenza del 13/05/2025 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Salerno ha convertito, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello, proposto dal difensore di Michele Passaro avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 13/05/25 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno, in ricorso per cassazione, disponendone l'immediata trasmissione a questa Suprema Corte. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione, perché non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23655/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello, proposto dal difensore di Michele Passaro avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 13/05/25 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno, in ricorso per cassazione, disponendone l'immediata trasmissione a questa Suprema Corte. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione, perché non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

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Testo completo

a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 07/06/1977 avverso la sentenza del 13/05/2025 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Salerno ha convertito, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello, proposto dal difensore di Michele Passaro avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 13/05/25 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno, in ricorso per cassazione, disponendone l'immediata trasmissione a questa Suprema Corte. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione, perché non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan DEPOSIIMIAIN CANWARIA 2•1132026 De lanik • 2