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Ordinanza — n. 23652/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23652/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23652/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CUI 05GCCI4) nato il 27/02/1992 avverso la sentenza del 25/11/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE LAMI-MM 11.ahmani2Abderrahim ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano il 25/11/2025, per il reato, riqualificato ai sensi del comma 5, di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere stato proposto personalmente dall'interessato, esula dagli unici motivi per i quali, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., esso è consentito avverso sentenza applicativa di pena (afferenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23652/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano il 25/11/2025, per il reato, riqualificato ai sensi del comma 5, di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere stato proposto personalmente dall'interessato, esula dagli unici motivi per i quali, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., esso è consentito avverso sentenza applicativa di pena (afferenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza);

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative istanza di revisione penale atti impugnabili allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

CUI 05GCCI4) nato il 27/02/1992 avverso la sentenza del 25/11/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE LAMI-MM 11.ahmani2Abderrahim ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano il 25/11/2025, per il reato, riqualificato ai sensi del comma 5, di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere stato proposto personalmente dall'interessato, esula dagli unici motivi per i quali, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., esso è consentito avverso sentenza applicativa di pena (afferenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M\ ti 2026 .o Giudario Dr Stortìs 2