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Ordinanza — n. 23651/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug possession conviction citing insufficient reasoning for recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23651/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court's reasoning regarding recidivism was deemed sufficient and free of logical or legal flaws. The appellant argued for a violation of Article 99(4) of the Criminal Procedure Code and illogical motivation, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected contentions. Consequently, the conviction for drug possession and the associated penalty were upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 99 co. 4 c.p.; The court's obligation to provide reasoning for recidivism may be fulfilled by brief arguments demonstrating that the conduct constitutes a significant continuation of an already initiated criminal process.

Parole chiave

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recidivism reasoning drug possession conviction Criminal Procedure Code inadmissible appeal logical motivation

Disposizioni normative citate

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Art. 99 co. 4 c.p.
L'unico motivo su cui il ricorso si fonda (inosservanza della norma di cui all'art. 99 co.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782

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Testo completo

NIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Diop Fadell ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 30 gennaio 2025 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo su cui il ricorso si fonda (inosservanza della norma di cui all'art. 99 co. 4 c.p., nonché mancanza, illogicità della motivazione) è, infatti, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale, la quale (sent. app. pp. 2 e 3), richiamati i precedenti, di cui uno specifico, ha ritenuto che il reato di cui all'odierno procedimento (per la droga che l'imputato aveva con sé e per la reiterazione soggettiva che caratterizza la sua condotta) costituisca indice di maggiore pericolosità sociale.

Questa Corte Suprema ha precisato che l'obbligo motivazionale relativo alla recidiva possa essere adempiuto anche per mezzo di argomentazione succinta, che dia conto del fatto che la condotta costituisce una significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M4j0t4".. .1! r DEPOSITATA N CAN LLERIA 2 ly 2026 Oìudiildfl@ De' kik fig 2