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Ordinanza — n. 23636/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against parole officer's rejection of parolee's outdoor exercise request as a factual complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23636/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The parole officer rejected the request for daily outdoor exercise, citing the prisoner's prior violation of supervision rules and the availability of home gym equipment. The court ruled that the appeal constituted a factual complaint rather than a legal question, prohibiting a re-evaluation of the original decision's factual basis.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A complaint challenging the factual assessment of a supervision officer's decision regarding a prisoner's release conditions is inadmissible in a petition for cassation, as it requires a new factual evaluation which is outside the scope of the court of cassation.

Parole chiave

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Italian Supreme Court parole supervision factual complaint inadmissible appeal prisoner exercise rights inesigibile malgrado lesioni salute capacità nei lavori domestici prestazioni d'invalidità dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 52 D.Lgs. 196/03
art. 52 D.Lgs. 196/03
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Testo completo

ato l’originario reclamo) proposto daldifensore di XXXXXXXXXXXXXXXXX, attualmente in regime di detenzionedomiciliare per motivi di salute, avverso il provvedimento con cui in data18.7.2025 il Magistrato di sorveglianza di Messina ha rigettato una richiesta diautorizzazione ad uscire dalla propria abitazione per un’ora al giorno al fine disvolgere attività motoria collegata alle sue patologie;Premesso che il provvedimento impugnato, rilevando che il condannatofosse già incorso in una violazione delle prescrizioni della misura, ha rigettato larichiesta, osservando che le esigenze di attività fisica del condannato possonoessere soddisfatte con attrezzatture ginniche domestiche;Rilevato che l’impugnazione si incentra sulla censura della ritenutaincompatibilità dell’attività domestica con l’attività aerobica prescritta aXXXXXXXXXdal medico;Ritenuto che si tratti di doglianza in punto di fatto, con cui si sollecita una,non consentita in sede di legittimità, rilettura degli elementi posti a fondamentodella decisione impugnata mediante l'autonoma adozione di parametri alternatividi valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito;Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.